Partiti, vita democratica e limitazioni della privacy 

Uno dei temi di maggiore discussione nella vita democratica all’interno dei partiti e’ quello legato alla legge sulla privacy.

Ovvero quanto,  in che modo e come, posso coinvolgere gli iscritti nella normale interlocuzione tra di loro e tra di loro e il partito.

Oramai whatsapp ha soppiantato le mail, ed è uno strumento rapido,  che arriva direttamente nella vita di coloro di noi che sono  sempre connessi.

il Garante per la privacy ha ben delineato  le regole e in che modo e in che forma  si possono utilizzare i dati personali degli iscritti:  sia in occasione delle votazioni, sia in merito alla circolazione e alla diffusione di progetti, idee, programmi, tra iscritti di un partito ,

Purtroppo vi è ancora qualcuno che usa tale legge sulla  privacy come grimaldello per discriminare e limitare  la libera circolazione del pensiero tra iscritti

Sono fortunatamente pochi, ma purtroppo molto attivi.

Sono persone che non concepiscono tale forma democratica di comunicazione come un valore, ma come uno svantaggio, e hanno forza della loro azione  soprattutto in quei partiti meno democratici (ovvero dove  i vertici sono cooptati e non eletti)  o in evoluzione e/o  costituzione,.

Sono persone che usano la legge sulla Privacy e sulla diffusione dei dati personali, più come un bavaglio che una forma di rispetto di regole civili.

Come che chi si iscrivesse ad un partito, non sapesse che si iscrive in un contenitore/ associazione,  dove diventa naturale la trasmissione di proposte e pensieri,

Dove la normale dialettica rientra nella vita dello stesso partito o movimento,  nelle sue dinamiche e, alle volte anche nelle logiche contrapposizioni di pensiero .

Dove la dialettica è linfa di crescita di un Partito!

Normalmente i partiti di dotano di regole interne al partito stesso,  ovvero di statuti e regolamenti, che a loro  volta devono però essere rispettosi delle norme generali, che possiamo chiamare più in generale regole del gioco democratico,

Questo vale ancora di più in occasione  di competizione elettorale interna tra gli iscritti, come possono essere  i congressi di partito, dato che gli elettori sono gli stessi iscritti, i quali per poter votare bene , devono essere il più possibile informati ed edotti delle regole del gioco, di chi sono i competitor in campo, delle mozioni/programmi che i candidati presentano e io direi dovrebbero essere ben informati di chi sono gli altri , ovvero chi sono i sostenitori di una e dell’altra mozione.

Questa è DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Poi vi è un ragionamento da fare su cosa intendiamo per libera partecipazione alla vita politica

Innanzitutto l’art. 2 della Costituzione che cita: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Cosa significa? Che la Costituzione stabilisce con questo articolo l’esistenza di diritti che in nessun caso possono essere negati da persone ed istituzioni, ossia diritti di cui un uomo gode in quanto uomo e donna ( il diritto di vivere, di parlare, di procreare etc). Tali diritti non sono annullati dal fatto che l’uomo partecipa ad associazioni o partiti.

Inoltre questo articolo sancisce l’importante principio del pluralismo, attribuendo al singolo una posizione di gran rilievo anche all’interno delle formazioni sociali, considerate luogo importante per lo svolgimento della sua personalità.

Poi vi è l’art. 18 Costituzione che riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza previa autorizzazione e l’art. 49 Costituzione , che, nel ribadire il diritto del singolo di associarsi liberamente, ne specifica la portata all’interno della formazione-partito.

Quest’ultima norma fornisce una serie di parole chiave, utili alla comprensione dell’oggetto del presente testo: e cioè “concorso”, “metodo democratico” e “determinazione della politica nazionale”.

Tali termini sono adoperati dal Costituente al fine di definire quale “concorso” porti alla fondamentale partecipazione dei cittadini, quale “metodo democratico” sia il limite e il modus operandi dell’associazione partitica ed, infine, indicando con “determinazione della politica nazionale” il fine della stessa.

La disposizione costituzionale non stabilisce, al di là del metodo democratico, limiti ulteriori all’associazionismo in partiti, interessandosi per di più di gettare le basi della “democrazia pluralista”, aperta, cioè, a tutte le forze politiche purché non violente.

In tal modo il sistema partitico ha potuto godere di un’ampia libertà, che tuttavia ha finito per “tradire” lo stesso spirito della Costituzione nel momento in cui quella libertà è stata piegata alla realizzazione di una “democrazia dei partiti”, anziché di una “democrazia mediante i partiti” .

La soluzione della questione democratica è suggerita già dal Costituente, che nel «metodo democratico» individua il fondamento della tutela del cittadino in tutte le vicende che lo coinvolgono in rapporto al partito – si tratta di una partecipazione “statica”- come l’ammissione, l’espulsione, le dimissioni, i provvedimenti disciplinari e quelli sanzionatori, ma anche “dinamica” nella partecipazione alla vita stessa del partito.

Ovvero Il metodo democratico costituisce altresì la copertura costituzionale di quegli istituti funzionali alla partecipazione, per così dire, “dinamica” del cittadino all’interno della formazione partitica.

Si tratta, in sostanza, della possibilità di determinare il programma e le scelte del partito e di selezionare i candidati alle elezioni. L’insieme delle facoltà concernenti la partecipazione statica e dinamica del cittadino al partito si sintetizzano nella più generale “funzione democratica”, che può considerarsi soddisfatta se i partiti conservano la loro caratteristica di organismi rappresentativi e mediativi, ossia che «nascono a livello della società civile e sfociano a livello statale»

I partiti in Italia, da un lato, si configurano come associazioni private non riconosciute, e come tali soggette alla disciplina degli artt. 36 ss. del cc., dall’altro, essi svolgono funzioni aventi rilevanza pubblicistica poiché si occupano dell’organizzazione del corpo elettorale e della selezione dei candidati. Pertanto, al fine di chiarire questi aspetti bisogna interrogarsi innanzitutto sulla configurazione giuridica della formazione partitica nel nostro sistema e sulla sua posizione in rapporto alla forma di governo.

La posizione del partito all’interno del sistema è, d’altronde, fondamentale per comprendere come si struttura la forma di governo in un determinato ordinamento, e al di là delle teorie sulla forma di governo che ne hanno fatto la storia il Costituente italiano ha scelto una soluzione intermedia – legalisierung – per consentire «la maggiore espansione della libertà di associazione in partiti», rigettando sia la soluzione scelta dalla Costituzione francese del 1946 – ignorierung – sia quella scelta dalla Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca nel 1948 – inkorporation .

Allora ci si chiede se è una democrazia di qualità quella in cui non è lasciato spazio alla libera manifestazione di idee che siano non contrarie alla democrazia stessa.

Una democrazia dovrebbe essere tale proprio nella misura in cui lo permetta. Si comprende, allora, come la questione della “qualità della democrazia” sia intimamente legata all’organizzazione interna dei partiti: da qui ci si chiede se sia necessaria una regolazione che si renda terza rispetto agli statuti e che miri, in questo caso, alla soluzione della disputa, in assenza di indicazioni da parte della Costituzione, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla posizione nella forma di governo che si intende assegnare al partito.

Ovvero un partito è veramente democratico se si riesce a dare una configurazione certa e coerente all’organizzazione politica «mediante la predisposizione di regole e meccanismi interni idonei a garantire la possibilità e qualità della partecipazione» di tutti i soggetti che di quel partito vogliono essere classe dirigente.

In questi termini si pone la “questione democratica” relativa alla disciplina dei partiti: non c’è democrazia senza partiti, poiché «la qualità dei partiti incide sulla qualità della democrazia» Ma una disciplina sui partiti sarebbe legittima costituzionalmente? Che contenuto dovrebbe avere? Quale discrezionalità residuerebbe ai partiti? Che rapporto ci sarebbe tra regolamentazione della democrazia interna e (“ristretta”) democrazia protetta all’italiana?

Il problema allora si pone nei seguenti termini: come realizzare concretamente la declinazione interna di «metodo democratico» nelle organizzazioni partitiche?

Quest’operazione dovrebbe considerare sia le teorie sulla natura giuridica del partito sia le peculiarità del sistema politico italiano. Inoltre, al fine di rendere il partito un rinnovato strumento di democrazia e di partecipazione sarebbe necessario stabilire una serie di regole che consentano ai cittadini di esercitare la sovranità concretamente, rendendosi attori delle scelte che li riguardano.

Naturalmente, ciò è possibile nella misura in cui i partiti non vengano svuotati del tutto della loro discrezionalità minima. Sotto questo aspetto, appunto, ci si chiede se per fare ciò sia sufficiente il solo rispetto dei principi democratici sanciti in Costituzione, oppure sia necessario delineare un modello di partito, attraverso la previsione di uno statuto-tipo, che enuclei le caratteristiche principali di un partito rispettoso del metodo democratico. Indipendentemente dalla soluzione pratica che si intende adottare è necessario comunque che un minimo di garanzia dei fondamenti democratici sia sostenuta attraverso delle regole che sanciscano la necessaria osservanza dei valori dello stato di democrazia pluralista. D’altro canto, l’evoluzione dei partiti è strettamente collegata allo sviluppo della democrazia, rispetto alla quale il partito ha avuto sia una funzione

I partiti italiani, nella Costituzione italiana, hanno ampliato sempre più la partecipazione popolare, sia in funzione qualitativa, perché si è preoccupato di «approfondire la coscienza democratica dei partecipanti». Il contributo partitico non è servito, tuttavia, a migliorare la qualità democratica del partito, almeno in alcuni momenti fondamentali della sua vita, come quello dell’ammissione e delle dimissioni dal partito, dell’uguaglianza, della libera espressione, delle decisioni programmatiche e della scelta dei candidati alle cariche elettive, dei congressi 

La democraticità interna ai partiti, pertanto, è sintomatica della democraticità dell’ordinamento statale nel suo complesso. D’altronde Moro, Mortati e Calamandrei affermarono proprio ciò in Assemblea Costituente, ossia che un partito che non sia democratico al suo interno non potrebbe fungere da ingranaggio democratico in un ordinamento costituzionale.

Pertanto, ha ancora senso discutere di “metodo democratico” all’interno dei partitise non permettiamo la libera circolazione di idee tra iscritti, pertanto prevista dalla legge sulla privacy?

In tutto quanto premesso non è lecito che chiunque si presenti alla competizione elettorale interna possa esprimere le proprie idee e il proprio pensiero alla platea elettorale degli iscritti, fermo restando che all’atto dell’iscrizione ogni iscritto formula una liberatoria non verso il singolo ma verso l’organizzazione del partito?

Ecco questa è la questione cardine, ovvero l’uso dei dati di aderenti e cittadini che hanno contatti regolari con i partiti

Il Garante per la privacy scrive che: l’uso dei dati personali per Partiti, movimenti, comitati per le “primarie” e’ autorizzato  senza consenso se i dati di aderenti o di cittadini (con cui intrattengono contatti regolari) vengano utilizzati per scopi individuati nello statuto o nell´atto costitutivo. Serve invece il consenso scritto per comunicare i dati all´esterno (ad. es., ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli. La stessa regola vale per i comitati di promotori o sostenitori che devono avere il consenso degli aderenti per comunicare i dati a terzi.

Quindi, se in piena libertà io cittadino mi iscrivo ad un partito, poi ho veramente necessità di tutelare la mia privacy che di fatto mi esclude dal  circuito delle informazioni e comunicazioni,  oppure ho interesse di partecipare alla vita attiva di quel partito? 

Per me la risposta è ovvia!

no perché altrimenti sarei escluso dalla vita di quel partito e chi mi vuol escludere mi crea un danno